Cedolare secca negozi: attenzione a requisiti e limitazioni sulle pertinenze.

Cedolare secca negozi: attenzione a requisiti e limitazioni sulle pertinenze.

Cedolare secca negozi: attenzione a requisiti e limitazioni sulle pertinenze.

Dal 2019 anche chi concede in locazione un immobile ad uso commerciale può decidere se avvalersi della cedolare secca sul contratto.

Ma attenzione ai requisiti e alle limitazioni sulle pertinenze…

Prima della Legge di Bilancio per il 2019 la cedolare secca riguardava solo le persone fisiche in possesso di unità immobiliari di tipo abitativo ed eventuali pertinenze, dando la possibilità di usufruire del regime di tassazione sostitutivo di Irpef e addizionali sia al proprietario sia a chi detiene i diritti reali di godimento sul bene (ad esempio l’usufrutto).

Con le nuove norme introdotte da quest’anno l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21% è stata ampliata anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe, e alle relative pertinenze.

I requisiti.

La novità riguarda solo i contratti di locazione stipulati nel 2019 e le parti coinvolte non devono avere, alla data del 15 ottobre 2018, già in corso per lo stesso immobile un contratto non scaduto, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

La scelta del legislatore è di carattere antielusivo, finalizzata ad evitare che i soggetti stipulino un nuovo contratto, interrompendo il precedente, solo per beneficiare della norma di favore.

Oltre all’appartenenza alla categoria catastale C/1, un altro requisito che il bene deve soddisfare per usufruire dell’agevolazione è un vincolo di superficie, che non può superare i 600 mq escluse le pertinenze (che non si conteggiano in termini di metrature).

Le pertinenze.

Per quanto riguarda il numero delle pertinenze, la norma riprende quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 2011 con la circolare 26/E/2011, in cui si dice che non esiste un numero massimo di pertinenze per le quali è possibile optare per il regime della cedolare secca, purché esista un vincolo effettivo con l’immobile che viene dato in locazione.

Inoltre con un passaggio inserito nella circolare 8/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i locali pertinenziali affittati insieme ad un negozio possono essere solo quelli che rientrano nelle categorie catastali:

  • C/2 magazzini, soffitte, cantine
  • C/6 box auto e garage
  • C/7 tettoie.

Questa limitazione però rischia di escludere molti locali che sono pertinenze di negozi a tutti gli effetti, sebbene iscritti in categorie catastali dfferenti da quelle indicate.

Infatti è molto frequente che un negozio utilizzi come magazzino un appartamento sul retro o al piano superiore (categoria A), oppure un laboratorio (C/3) o un altro negozio (C/1).

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L’Agenzia Immobiliare 2V sarà lieta di aiutarti!

Veronica Giuntini

Titolare dell’Agenzia Immobiliare 2V