APE: quando non è obbligatorio?

APE: quando non è obbligatorio?

APE: quando non è obbligatorio?

L'APE è un documento obbligatorio e va prodotto in caso di compravendita e di locazione. Tuttavia ci sono delle circostanze particolari in cui si può fare a meno di emettere l’APE, o di aggiornarlo se già presente.

Quando non serve la certificazione energetica?

L’Attestato di prestazione energetica (APE) è un documento rilasciato da un tecnico qualificato che descrive le prestazioni energetiche di un’unità immobiliare.

In base alle caratteristiche del bene e al suo livello di efficienza, gli viene dato un punteggio e attribuita una classe energetica indicata con una delle prime 7 lettere dell'alfabeto: la A è la classe meno energivora, mentre la G è quella che ha consumi maggiori.

La classe energetica deve comparire negli annunci immobiliari ed è un'informazione molto importante per l'acquirente o l'aspirante inquilino, perché è utile per conoscere la media dei consumi dell'immobile.

Si tratta di un elemento che spesso contribuisce ad orientare la scelta di chi cerca casa verso un immobile piuttosto che un altro, specialmente negli ultimi anni, nei quali è cresciuta l'attenzione degli italiani verso la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica, con un occhio al risparmio anche economico.

Perciò se devi vendere o locare un immobile, ti consiglio di chiedere la redazione dell’attestato o di rinnovarlo (la certificazione vale al massimo 10 anni e deve essere aggiornata in seguito ad eventuali lavori di ristrutturazione e riqualificazione) prima di pubblicare il tuo annuncio, in modo che contenga tutte le informazioni necessarie per il futuro cliente.

Come ho detto spesso negli articoli del blog dell'Agenzia Immobiliare 2V, ricorda che più l'annuncio è curato e completo, più risulta attraente, perciò efficace.

Inoltre avventurarti nella tua operazione immobiliare consapevole di avere già tutte le carte in regola e i documenti necessari ti darà più sicurezza ed eliminerà il rischio di incappare in qualche spiacevole inconveniente in futuro, quando magari ci sarà una trattativa in atto.

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Tornando al nostro argomento, dunque l'APE è obbligatorio per la vendita e l’affitto.

Nel primo caso deve essere allegato al contratto di vendita (come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs 192/05) e, con il passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario.

Invece nella locazione vige l’obbligo di redigere la certificazione solo se il proprietario vuole concludere un nuovo contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e tale contratto è soggetto a registrazione.

Non occorre allegare l’APE al contratto di locazione se:

  • l'affitto è di natura transitoria, non supera i 30 giorni complessivi nell’anno e quindi non ha obbligo di registrazione
  • il contratto non può considerarsi nuova locazione (come nel caso di proroghe, cessioni o subentro).

Riguardo al tipo di bene che viene venduto o locato, esistono poi delle eccezioni nelle quali la certificazione non è necessaria.

Tali situazioni particolari sono elencate all’art.3 del D. Lgs 192/2005, dove si specifica che l’APE non occorre per la vendita o l'affitto di:

  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di riscaldamento o climatizzazione
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • gli edifici il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • edifici adibiti a luoghi di culto
  • fabbricati “al grezzo”, privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici ed i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’agibilità al momento della compravendita.

Per qualsiasi chiarimento su questo argomento o in merito a qualsiasi altro adempimento legato alla tua operazione immobiliare non esitare a contattarmi.

Ti aspetto!

Veronica Giuntini

Titolare dell'Agenzia Immobiliare 2V